Art. 1.
(Stato giuridico).

      1. È istituita la professione intellettuale di ufficiale giudiziario.
      2. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, ausiliari dell'ordine giudiziario, con il compito di espletare e di formare gli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché di attribuire a tali atti pubblica fede, di conservarli o di curarne il deposito, di rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.